Superbonus 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Interventi Principali o Trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • Interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • Interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

Interventi Aggiuntivi o Trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • Interventi di efficientamento energetico;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

Vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari;

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

In dettaglio dall’ Articolo 5 della GAZZETTA UFFICIALE (GU n.246 del 5-10-2020) 

1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’Art. 2 spetta per le spese relative a:

a) Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purche’ detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’Allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie;

[…]

b) Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli  infissi, purche’ detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’Allegato E;

[…]

c) Interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo  solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno,  all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonche’ l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonche’ la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature; 

d) Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di Building Automation attraverso:

I. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
II
. Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’Art. 2, Comma 1, Lettera e). Sono altresi’ ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonche’ dei sistemi di emissione;
III. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonche’ delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unita’ abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici;

Non e’ compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati; 

[…]

Fonti:

  • GAZZETTA UFFICIALE (GU n.246 del 5-10-2020)  Articolo 5
  • MISE, Ministero dello Sviluppo Economico
  • Agenzia delle Entrate

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